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Statuto sociale

“CIRCOLO VELICO ANTIGNANO”

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

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 Art.1               Natura

Il Circolo Velico Antignano, fondato nel 1947, è un'Associazione con finalità sportiva dilettantistica, apolitica e priva di fini di lucro.

E’ affiliato alla Federazione Italiana Vela e potrà affiliarsi ad altre Federazioni nazionali aderenti al C.O.N.I. relativamente a sports intimamente connessi alla nautica e/o all’ambiente marino ed approvati dall'Assemblea.

Dichiara di accettare le norme e le direttive del C.O.N.I. e della F.I.V. come disposto dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.  con propria delibera n. 1273/2004

Il Circolo è retto dal presente Statuto, nonché dai regolamenti che potranno essere emessi dal Consiglio Direttivo.

Art. 2               Sede

Il Circolo ha sede in Livorno, Porticciolo di Antignano.

La sede sociale ed i posti ormeggio, oltre che dai Soci, possono essere frequentati da ospiti, in conformità di quanto più dettagliatamente descritto nel Regolamento interno.

Art. 3              Scopi

Scopo principale è la promozione, la pratica e la diffusione dello sport della vela.

E’ altresì parte integrante degli scopi istituzionali :

a) promuovere e contribuire allo sviluppo del diporto, degli sport nautici e delle tradizioni marinare della città,

b) organizzare manifestazioni sportive anche in comunione con altre Associazioni, promuovere la partecipazione ad esse dei Soci dando loro collaborazione e assistenza sia in sede che altrove,

c) organizzare corsi e scuola di vela per l’avviamento allo sport della vela e la specializzazione agonistica, compresa l’attività didattica,

d) attrezzare e gestire la sede sociale e le sue pertinenze in maniera da conseguire il maggior benessere dei Soci predisponendo attrezzature utili tanto per l’attività sportiva, quanto per il diporto nautico e il tempo libero. Fornire ai Soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva e di quella amatoriale.

e) ospitare terzi non Soci in occasioni di manifestazioni sportive. Ai tesserati di altre associazioni verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative fiscali,

f)  stabilire accordi e/o convenzioni con altre Associazioni o con enti pubblici e privati, per la raccolta di mezzi per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni, anche volte alla promozione e all’immagine del Circolo, o per la partecipazione ad esse.

Art. 4              Colori sociali

Il Circolo Velico Antignano ha per insegna un guidone così formato: pennello blu bordato in giallo oro con la sigla C.V.A. in giallo oro.

Art. 5              Patrimonio sociale e entrate dell’Associazione

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali, dalle quote di iscrizione, dai corrispettivi per i servizi prestati ai Soci

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) da quant’altro concorra ad incrementare l’attivo sociale come, contributi, elargizioni e/o atti di liberalità, nonché da contributi straordinari da parte dei Soci, deliberati dall’Assemblea.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili saranno reinvestiti per l’attuazione dei fini statutari.

 Art.6              Esercizio sociale

E’ fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo che devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 7              Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Collegio dei Sindaci Revisori;

d)    Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8              Cariche sociali

Tutte le cariche sociali, elettive e non , sono onorarie e non sono cumulabili. L’ordinamento è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

E’ fatto divieto agli Amministratori, ossia ai membri del Consiglio Direttivo, di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 9              Soci

I Soci del C.V.A. si qualificano come:

a) Onorari

b) Ordinari

c) Sostenitori

d) Armatori

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.10             Soci onorari

Hanno la qualifica di "Soci Onorari" coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti eccezionali, in armonia con le finalità del C.V.A. .Sono esonerati dalla corresponsione della quota di iscrizione e della quota sociale.

Art.11             Soci sostenitori

Hanno il titolo di "Sostenitori" i Soci che per sovvenire alle necessità dell'Associazione, per spirito di solidarieta e liberalità, corrispondono quote sociali maggiorate.

Art. 12            Soci ordinari

Sono "Soci ordinari" coloro che, compiuta la maggiore età, previa presentazione di domanda scritta accompagnata dalla presentazione motivata di tre Soci, vengano ammessi con voto unanime del Consiglio Direttivo.

Art.13             Soci armatori

Sono “Soci armatori” tutti quei Soci ordinari cui è stato assegnato un posto di ormeggio nello specchio acqueo in concessione all’Associazione.

Tutti i Soci armatori devono partecipare all’attività sportiva dell’Associazione sia in maniera diretta, sia in maniera indiretta supportando in terra e/o in mare le manifestazioni indette.

Art.14             Recesso ed esclusione

La qualifica di Socio si perde a seguito di dichiarazione di recesso presentato per iscritto al Consiglio Direttivo, ovvero a causa di esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 c. c., elencati nel successivo articolo 27.

Il Socio che abbia receduto, o che per qualunque causa cessi di far parte del C.V.A. perde ogni qualifica e diritto nei confronti del medesimo, sia per le quote versate, sia per i beni costituenti il patrimonio dell'associazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art.24 c.c.

Art.15             Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno diritto di:

a) frequentare la Sede Sociale e le strutture annesse,

b) partecipare alla vita dell'Associazione ed a  manifestazioni, iniziative e corsi inerenti gli scopi sociali

c) partecipare alle assemblee, con facoltà di esprimere in piena e assoluta libertà il proprio voto

d) essere eletti alle cariche sociali.

I Soci, dietro il pagamento dei relativi corrispettivi, possono, ove ve ne sia disponibilità, usufruire dei seguenti servizi:

a) posto di ormeggio e/o rimessaggio per la propria imbarcazione;

b) stipetti o spazi dove riporre la propria attrezzatura,

c) corsi di avviamento e perfezionamento allo sport della vela ed altri eventuali.

Art. 16            Quota sociale e corrispettivi

 I Soci devono pagare annualmente una quota sociale il cui ammontare, proposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere deliberato da parte dell'Assemblea al momento della presentazione del bilancio preventivo.

Il Socio, inoltre dovrà versare i corrispettivi per i servizi da lui goduti per l’importo determinato dal Consiglio direttivo.

I Soci che non avranno presentato al Consiglio Direttivo le loro dimissioni scritte entro il 30 settembre dell'anno in corso, saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e come tali obbligati ai versamenti di cui sopra.

La quota ed il contributo associativo versati da ciascun Socio sono intrasmissibili. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

ART.17           Contributi eccezionali

I soci, per fronteggiare determinate spese ritenute necessarie per l'Associazione, su delibera dell'Assemblea, sono tenuti al versamento di contributi eccezionali.

RT. 18          Ospiti

Sono considerati ospiti

a) coloro che partecipano, senza essere Soci, ai vari corsi di avviamento e perfezionamento, nonché alle manifestazioni sociali, limitatamente alla loro durata

b) coloro che senza aver raggiunto la maggiore età svolgono attività agonistica per i colori sociali,

c) i figli, i genitori, il coniuge, il convivente “more uxorio” del Socio.

Gli ospiti sono tenuti al pagamento di corrispettivi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Qualora un ospite abituale richieda l’ammissione all’Associazione il Consiglio Direttivo, in caso di valutazione positiva della domanda, determinerà l’importo della quota di iscrizione in funzione dell’impegno e della serietà dimostrati.

Art.19             Assemblee

L’Assemblea è sovrana.

I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio per la presentazione ed approvazione dei bilanci.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata entro venti giorni dall'elezione del Consiglio Direttivo per la presentazione del bilancio preventivo e la nomina della commissione elettorale, quando se ne ravvisa la necessità, quando ne venga fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, quando ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci revisori. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Livorno.

L'Assemblea sarà presieduta da un Socio nominato per acclamazione; analogamente si procederà per il Segretario.

Delle riunioni di Assemblea verrà redatto un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.20             Convocazioni assembleari

L'Assemblea deve essere convocata con avviso da inviare ai Soci almeno dieci giorni prima della riunione. Detto avviso deve indicare, oltreché l’ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo fissati per la prima e per la seconda convocazione, da tenersi dopo un'ora.

Art. 21            Delibere assembleari

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati. in prima convocazione; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e vige il principio di cui all’art. 2532 comma II c.c.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto devono essere prese con la maggioranza di almeno tre quarti dei Soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le delibere dell’Assemblea, anche quelle approvative di bilanci e rendiconti, sono pubblicate nell’albo sociale per 15 giorni da quello successivo alla loro approvazione.

Art.22             Deleghe

I Soci impossibilitati ad intervenire alle assemblee possono delegare un altro Socio a rappresentarli. Non è ammessa più di una delega per ciascun delegato. La delega deve essere conferita per iscritto e presentata al Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori della stessa.

Art.23             Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, esaurita la fase di liquidazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità sportive, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma CXC legge 23/12/96 n° 662 e succ. mod. e int., e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24             Consiglio Direttivo

Il Circolo Velico Antignano è amministrato da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto di 9 Soci e cioè i primi nove candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede per sorteggio. I consiglieri durano in carica per un quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, da tenere entro otto giorni dall'insediamento, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un vice-Presidente che devono riportare un minimo di cinque preferenze. Successivamente il Consiglio nomina, al proprio interno, un Direttore sportivo, un Segretario e un Tesoriere. Nella stessa riunione il Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea per la presentazione del bilancio preventivo del primo esercizio e per la nomina della Commissione elettorale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri o, comunque, almeno una volta ogni trenta giorni.

Art.25             Funzioni del Consiglio

Il Consiglio ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea. In tale sede propone annualmente l'ammontare della quota sociale ed il tetto massimo della quota di iscrizione.

Compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per Soci e Ospiti

Art.26             Delibere consiliari

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne il caso contemplato dall’art. 12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In Assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.27             Procedimento disciplinare

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su sollecitazione di uno o più Soci, delibera, a porte chiuse, sentite le parti interessate, sulla irrogazione di sanzioni disciplinari con decisione motivata.

Tali sanzioni sono:

la censura; la sospensione del diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed alle sue manifestazioni per la durata massima di mesi sei; l'espulsione per gli Ospiti; il deferimento di Soci all'Assemblea con richiesta di deliberarne l'esclusione.

Il procedimento disciplinare può essere intrapreso solo per gravi motivi quali la morosità o comportamenti in contraddizione con lo spirito e le norme dell'Associazione o con le comuni regole del vivere civile.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, le parti interessate possono proporre appello, con ricorso scritto, al Collegio dei Probiviri entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art.28             Modifiche e decadenza del Consiglio

Se durante il quadriennio, per un qualunque motivo, membri del Consiglio Direttivo dovessero essere rimpiazzati, lo si potrà fare fino ad un massimo di quattro seguendo la graduatoria decrescente delle votazioni.

Se detto numero dovesse venir superato o se non si riuscisse, con i nominativi in graduatoria, a ripristinare il numero previsto di consiglieri, il Consiglio Direttivo decadrà ed i suoi membri residui resteranno in carica per il disbrigo degli affari correnti provvedendo, quanto prima, ad indire nuove elezioni.

Art.29             Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente, od in sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio ; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

La firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art.30             Collegio dei Sindaci revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori, eletto all'inizio di ogni quadriennio olimpico, è composto da tre Soci rieleggibili, risultati i primi tre eletti nella graduatoria dei voti. In caso di parità si procede per sorteggio

E' compito dei revisori controllare almeno ogni sei mesi la gestione contabile dell'Associazione.

I Sindaci Revisori possono procedere singolarmente o collegialmente, di loro iniziativa o su richiesta di almeno tre Soci, ad atti di ispezione e di controllo e possono in ogni momento chiedere al Consiglio Direttivo chiarimenti in merito ad ogni operazione contabile della gestione.

In caso di dimissioni o impossibilità a ricoprire la carica da parte di un Sindaco, si provvede alla sua sostituzione seguendo la graduatoria decrescente delle votazioni.

Art.31             Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto una volta ogni quadriennio, è composto da tre Soci, rieleggibili, che vantino almeno dieci anni di anzianità, risultati primi tre nella graduatoria dei voti. In caso di parità si procede per sorteggio.

In caso di dimissioni ovvero di impossibilità da parte di un membro a ricoprire la carica, si provvede alla sostituzione seguendo la graduatoria decrescente dei voti.

Art. 32            Funzioni del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri decide i ricorsi in appello proposti contro le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Direttivo  ai sensi dell'Art. 27. Le decisioni, motivate, vengono adottate a porte chiuse, previa convocazione ed audizione delle parti in causa e depositate presso la Segreteria del Circolo.

Il Collegio possiede le più ampie facoltà inquirenti e decide sull'appello in via definitiva, secondo il suo insindacabile giudizio.

Art.33             Commissione elettorale

La Commissione elettorale, nominata nei tempi e modi previsti dal precedente Art. 19, è composta da tre Soci nominati per acclamazione dall'Assemblea e resta in carica fino all'espletamento dei seguenti compiti:

a) inserire in apposita scheda elettorale tutte le candidature, con un minimo di tredici nominativi per l'elezione del Consiglio Direttivo, di quattro nominativi per l'elezione del Collegio dei Probiviri e di quattro nominativi per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, dopo aver interpellato per iscritto tutti i Soci;

b) di curare la redazione e l'aggiornamento dell'elenco Soci;

c) di sovrintendere alle operazioni di voto;

d) di procedere allo scrutinio, redigendo apposito verbale e di comunicare all'Assemblea i risultati elettorali.

Possono essere eletti ad una delle cariche sociali solo quei Soci i cui nominativi sono stati indicati dalla Commissione

I componenti la Commissione Elettorale non hanno elettorato passivo.

Art.34             Commissioni operative

Le commissioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collaborano con il Consiglio Direttivo che le nomina e sono:

1) La Commissione Sportiva, sotto la guida del Direttore Sportivo, collabora all'organizzazione di regate, al coordinamento ed alla pianificazione delle attività sportive.

2) La Commissione Didattica collabora alla pianificazione e all'organizzazione dei corsi di vela e di eventuali altri sport, ai vari livelli:

3) La commissione Logistica  collabora alla gestione degli impianti dell'Associazione.

ART. 35          Clausola compromissoria

I provvedimenti adottati dagli organi dell’Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di Soci.

Per qualsiasi controversia, correlata all’attività sociale, che insorga fra l’associazione e i Soci o fra gli stessi, dovrà essere interpellato il Consiglio Direttivo che esperirà, sentite le parti, un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, dovrà esperirsi arbitrato irrituale ; a tal fine saranno. nominati due arbitri dalle parti più un terzo nominato di comune accordo. In caso di dissenso il terzo arbitro verrà nominato dal presidente della Federazione Italiana Vela.

L’inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art.36             Disposizioni transitorie

Con l’entrata in vigore del presente Statuto, tutti i maggiorenni attualmente inseriti nella categoria dei “Frequentatori” e dei “Familiari” conseguono automaticamente, salvo recesso, la qualifica di Socio ordinario. I precedenti Soci onorari restano tali anche nel nuovo ordinamento.

Art. 37            Disposizioni finali

L’Assembla Straordinaria dà mandato al Consiglio Direttivo di apportare allo Statuto tutte le eventuali modificazioni che la F.I.V. prescrivesse per l’adeguamento ai principi ispiratori del C.O.N.I., purché non determinino sostanziali modificazioni di quanto approvato.

Per effetto dell’adeguamento del mandato degli organi statutari al quadriennio olimpico gli eletti in carica decadono al 31 dicembre 2000 e successivamente si procederà al mandato quadriennale.

***

            Si dà atto che detto Statuto, nella sua versione attuale, costituisce la naturale evoluzione dell’Associazione nello spirito e negli intenti con i quali essa fu costituita, e che le norme di esso Statuto attuale non si trovano in contrasto con tale spirito e tali intenti.

            Si dà ancora atto che attualmente la Associazione è proprietaria dei seguenti beni immobili :

            “Appezzamento di terreno sito in Livorno. Località Antignano, viale Vespucci n. 2, confinante con via del Littorale, via dei Bagni, Demanio Marittimo, salvo se altri.

Al N.C.T. di Livorno censito come segue :

Foglio 69, mappale numero 141 (centoquarantuno), ente urbano, di are 19 (diciannove) centiare 60 (sessanta), mappale numero 143 (centoquarantatre), seminativo, di are 4 (quattro) centiare 10 (dieci) RDL. 1845 (milleottocentoquarantacinque), RAL. 1640 (milleseicentoquaranta) ; mappale numero 409 (quattrocentonove), pascolo, di are 5 (cinque) centiare 80 (ottanta), RDL. 116 (centosedici), RAL. 580 (cinquecentoottanta) ; mappale 142 (centoquarantadue), ente urbano, di centiare 82 (ottantadue)”.

            Si dà inoltre atto che fa parte del patrimonio dell’Associazione tutto quanto nei tempi è stato acquisito dalla medesima a qualsiasi titolo.

 


Regolamento dei servizi

Circolo Velico Antignano

REGOLAMENTO PER L’USO DEI BENI SOCIALI E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI

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PREAMBOLO
Eventuali osservazioni relative al miglioramento o reclami  per l’inosservanza delle norme potranno essere  rivolti  per scritto al Consiglio Direttivo che comunicherà poi al Socio le proprie decisioni.
I locali ed i servizi del Circolo sono  a disposizione dei soci  per l’intero anno solare secondo gli orari  e le  modalità stabilite dal C.D.
I Soci hanno la facoltà di farsi accompagnare da persone non iscritte al Circolo, gli occasionali ospiti sono  graditi, peraltro tali presenze non devono divenire abituali. Qualora lo divenissero il C.D. potrà applicare una quota da  stabilire secondo i singoli casi.
Il C.D. si riserva la facoltà di consentire, in via eccezionale deroghe temporanee alle norme riportate, per  giustificati e comprovati motivi.

1. SALA RIUNIONI ­ TERRAZZA SOPRASTANTE ­ PIAZZALE PROSPICENTE IL CAPANNONE
1.1 Sono a disposizione di tutti i Soci.
1.2 I Soci sono pregati di non ingombrare con attrezzature, anche se per breve tempo  il piazzale.
1.3 I Soci che usufruiscono di poltrone ombrelloni od altre attrezzature sono tenuti a  rimetterli al loro posto.
1.4 L’uso della sala riunioni è consentito a tutti i Soci.
1.5 I Soci che frequentano la sala riunioni dovranno tenere un comportamento civile ed  urbano.
1.6 La sala riunioni, salvo che per eventi sociali, non può essere usata per consumare cibi e bevande.
1.7 Non è possibile accedere alla sala riunioni con costumi o indumenti bagnati.
1.8 Il C.D. potrà ricorrere a sanzioni da applicare ai Soci inadempienti le regole dei paragrafi precedenti.
1.9 L’uso della sala riunioni può essere consentito anche fuori orario a discrezione del C.D.

2. SEGRETERIA
2.1 L’uso del locale adibito a Segreteria è consentito ai componenti del Consiglio Direttivo, ai componenti degli altri
organi Sociali ed al personale del CVA.
2.2 L’uso del telefono è limitato ad esigenze di servizio ed è strettamente riservato alle persone sopra menzionate.

3. TERRENO
     L’uso del terreno di proprietà del C.V.A. è consentito a tutti i Soci subordinatamente alle seguenti regole.
3.1 Per ogni carrello cui verrà consentito il parcheggio dovrà essere pagata una quota annua che verrà comunicata ai  Soci dal C.D.
3.2  Sono ammesse, solo temporaneamente e se autorizzate dal C.D., imbarcazioni in sosta il cui proprietario dovrà
corrispondere quanto previsto dalle tariffe in vigore.
3.3  I Soci che usufruiscono dell’uso del terreno non devono ingombrarlo con attrezzature varie. Tutto ciò che verrà
abbandonato sul terreno verrà, dopo un breve periodo, rimosso.
3.4 Sul terreno possono essere parcheggiati esclusivamente gli automezzi del C.V.A. e dei suoi collaboratori a
contratto, salvo deroghe per eventi sportivi di primaria importanza e/o scarico o carico di attrezzature sportive.
 

4. SPOGLIATOI ­ DOCCE INTERNE ED ESTERNE ­ SERVIZI IGIENICI
4.1  Gli   spogliatoi   devono   servire   solo   per   spogliarsi   e   rivestirsi.   Il   C.V.A.   declina   ogni   responsabilità   per   effetti
personali lasciati incustoditi negli spogliatoi.
4.2 Gli indumenti trovati abbandonati negli spogliatoi rimarranno a disposizione dei   proprietari per un breve periodo.
Successivamente verranno rimossi.
4.3 I servizi igienici sono affidati alla correttezza ed al senso dell’igiene di coloro che ne usufruiscono.

5. NORME GENERALI SU AMBIENTI DI RICOVERO
5.1 La richiesta di ricovero di attrezzature nei locali menzionati nei successivi paragrafi 6, 7, 8 e 9 dovrà essere
presentata  per  iscritto alla Segreteria  del  Circolo  che provvederà  all’assegnazione  compatibilmente con la
disponibilità. L’assegnazione è continuativa.
5.2 In caso di rinuncia per l’anno successivo, il Socio è tenuto a darne comunicazione alla Segreteria entro il  15 dicembre e liberare gli spazi occupati entro tale data.
5.3 La gestione dei locali deve essere improntata al decoro ed all'ordine. A tal proposito ogni attrezzatura   dovrà essere prontamente riposta nel giusto ricovero da chi ne è responsabile, sia esso un Socio od il
referente della società che ha in gestione la scuola vela.  

6. CONTAINER
6.1  I container sono destinati al ricovero ­ in appositi spazi ­ di attrezzature per l’esercizio dello sport velico e del  diporto nautico da parte dei Soci e degli atleti tesserati CVA in base ad accordi presi con il C.D..
6.2 Non è consentito mettere nei container materiali per i quali non è predisposto.
6.3  Non è consentito effettuare nei container lavori di manutenzione di attrezzature. Per eventuali lavori, lo spazio  destinato a tale scopo dovrà essere concordato con il Responsabile Sede.
6.4 Le modalità di sistemazione delle attrezzature sono stabilite dal C.D. e tutti i Soci sono tenuti ad attenervisi.
6.5 Nelle rastrelliere delle derive, dei timoni e dei sacchi vele, potrà trovare posto solo tale materiale che dovrà essere  tenuto in ordine e non accantonato in altri spazi. Dovrà, inoltre, recare il nome del proprietario.
Le vele e le altre attrezzature abbandonate nei container rimarranno a disposizione dei proprietari per un breve  periodo. Successivamente saranno rimosse.
6.6  L’utilizzo dei container è a titolo oneroso, in base alle tariffe stabilite dal C.D.

7. LOCALE DI RICOVERO DI COMBUSTIBILE
7.1 Appositi spazi sono destinati al ricovero di combustibile conservato in appositi contenitori o serbatoi.
7.2 Ogni Socio non potrà mettere negli spazi più di un serbatoio e di un contenitore adeguato.
7.3 L’utilizzo di tali locali è a titolo oneroso , in base alle tariffe stabilite dal C.D

8. LOCALE DI RICOVERO DEI MOTORI FUORIBORDO ED ATTREZZI PER LA PESCA
8.1 Non è consentito mettere nei detti locali fuoribordo con carburante, né attrezzi  per la pesca bagnati o sporchi né esche                           
8.2 Non è consentito eseguire nel locale lavori di manutenzione o di riparazione.
8.3 L’utilizzo di tali locali è a titolo oneroso , in base alle tariffe stabilite dal C.D

9. RASTRELLIERE TAVOLE ­ CANOE ­ LASER E SPAZI  BARCHE A TERRA
9.1 L’assegnazione dei posti sulle rastrelliere ed a terra è compito della Segreteria. L’assegnazione è continuativa.
9.2 I Soci assegnatari di tali posti sono tenuti a dare conferma o disdetta al momento del pagamento del servizio.

9.3 Il C.D. si riserva, per motivi di sicurezza o di convenienza ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di spostare le imbarcazioni sistemate nelle concessioni a terra.
 
10. IMBARCAZIONI DI PROPRIETA’ DEL C.V.A.
10.1 Possono essere concesse in affidamento ai Soci o ad atleti meritevoli tesserati CVA che dovranno inoltrare domanda al C.D. che, dopo averla esaminata, esprimerà il proprio parere.
10.2 Coloro che otterranno in affidamento una barca di proprietà del C.V.A. dovranno compilare un apposito modulo recante il tipo di imbarcazione, l’eventuale numero velico e la lista delle attrezzature in dotazione.
Eventuali danni, mancanze o migliorie all’attrezzatura, saranno solo ed esclusivamente a carico del Socio affidatario.
10.3 L’affidamento può essere gratuito o a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite dal C.D.

11. AUTOMEZZI E CARRELLI STRADALI
11.1 I Soci, gli allenatori CVA e gli atleti possono fare richiesta al C.D. per l’utilizzo degli automezzi e dei carrelli di 
proprietà del C.V.A. Il richiedente sarà ritenuto responsabile dell’uso corretto di tali beni sociali: eventuali danni,
derivanti da incuria o cattivo uso, saranno a questo addebitati.
11.2 Automezzi e carrelli ,dopo essere stati usati dovranno, essere lasciati in ordine, puliti e sgombri entro due giorni
dalla riconsegna.Il carburante e le condizioni generali di funzionamento dovranno risultare uguali a quelle
dichiarate al momento dell’assegnazione.
11.3 L’affidamento può essere gratuito o a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite dal C.D.

12. USO DELLA MANICHETTA PER L’EROGAZIONE DELL’ACQUA DOLCE E DELLA PRESA DI ENERGIA
12.1  L’uso di acqua potabile per fini diversi da quelli alimentari o igienici  è consentito, in quantità moderata e in conformità coi regolamenti municipali, sotto la supervisione del personale del Circolo.
12.2  L’uso di energia elettrica è consentito, solo a terra, ai Soci che ne facciano motivata richiesta al personale del  Circolo.

13. ORMEGGI
13.1 Gli ormeggi ­ che il Circolo ottiene in concessione dalle Autorità competenti ­ possono essere assegnati ai Soci proprietari di imbarcazioni con la procedura e con le limitazioni qui di seguito esposte.
13.2 La richiesta per ottenere l’assegnazione di ormeggio dovrà essere presentata alla Segreteria su apposito modulo contenente, tra l’altro, esplicito impegno ad usare l’ormeggio esclusivamente per la propria barca.
Il   nominativo   del   socio   con   le   caratteristiche   della   barca   (lunghezza,   larghezza   e   pescaggio)   e   la   data   della  domanda saranno inseriti nella lista di attesa esposta in bacheca.
13.3  La prima richiesta di assegnazione dell’ormeggio scade il 31 dicembre dell’anno di presentazione e può essere rinnovata di anno in anno. Le successive domande di rinnovo per un ulteriore anno devono essere presentate dal  1novembre al 28 febbraio.
  Le richieste di rinnovo presentate prima del 1 novembre non saranno prese in considerazione, mentre quelle presentate dopo il 28 febbraio saranno considerate come nuova richiesta di assegnazione dell’ormeggio, con la  conseguente perdita della posizione nella lista di attesa.
13.4 L’assegnazione verrà accordata dal C.D. e comunicata per scritto, compatibilmente alla disponibilità ed al tipo di imbarcazione, seguendo la lista temporale delle richieste.
In caso di  nuova assegnazione,  la quota ormeggio dovrà  essere pagata  entro 30 giorni  dal  ricevimento della comunicazione e l’ormeggio dovrà essere occupato dall’ imbarcazione specificata nella domanda di assegnazione entro 3 mesi, pena la decadenza dell’assegnazione. L’assegnatario dovrà, a quel momento, dichiarare la proprietà della barca (il circolo riconosce un unico proprietario). In caso di rinuncia all’assegnazione di posto adeguato alla domanda l’assegnatario verrà retrocesso in fondo alla lista.
13.5 I Soci che con la loro imbarcazione si assentano, per effettuare rimessaggio o per ogni altro motivo, lasciando libero l’ormeggio, anche per un periodo breve, hanno l’obbligo di informare la Segreteria. Il Circolo si riserva la  facoltà di usare l’ormeggio, secondo le proprie esigenze, per il periodo dell’assenza. Il Socio, cinque giorni prima del rientro della barca, deve avvisare la Segreteria per far liberare l’ormeggio.
In   caso   di   prolungato   mancato   uso   dell’ormeggio   è   possibile   togliere   il     “tessile”   ma   occorre   assicurare   il “penzolo”  ad un galleggiante in modo da essere  facilmente  recuperato.  Questo allo scopo di  poter utilizzare  l’ormeggio vuoto per barche in transito o di soci che non hanno l’assegnazione di un ormeggio (così dette barche “a girare”).
13.6  In nessun caso è ammessa la cessione anche temporanea dell’uso dell’ormeggio da parte del Socio a terzi,  anche se Soci, senza autorizzazione del C.D.
13.7  In caso di sostituzione di imbarcazione il Socio farà domanda scritta al C.D. comunicando le caratteristiche del nuovo mezzo. Se tali caratteristiche non saranno ritenute compatibili con l’ormeggio,al momento assegnato, la sostituzione non sarà autorizzata.
Nel caso in cui le dimensioni del nuovo mezzo siano decisamente inferiori a quelle del precedente, il Socio potrà avvalersi della facoltà di mantenere l’ ormeggio assegnato per 1 anno, trascorso il quale il C.D. potrà assegnare al socio un ormeggio adeguato alle nuove caratteristiche.
13.8 In caso di vendita della propria imbarcazione il Socio  può trasmettere al nuovo proprietario,  Socio anch’esso, il posto di ormeggio alle seguenti condizioni:
o Affiggere in bacheca l’annuncio di vendita secondo il modulo prestabilito ritirato in segreteria.
o Per un mese la priorità nell’acquisto spetterà ai Soci in lista di attesa, successivamente chiunque, purché Socio, potrà acquistare l’imbarcazione e prendere in uso l’ormeggio, ma se la sua anzianità di Socio sarà inferiore a 2 anni dovrà partecipare con una quota di ingresso all’ormeggio pari alla quota annuale per l’ormeggio occupato.
13.9 Ogni Socio è responsabile delle corrette operazioni di ormeggio della propria barca (cime ben tesate e fissate alle  bitte),   che  deve   essere   equipaggiata   con   parabordi   adeguati  ad   evitare   danni   alle   barche   adiacenti   e prontamente svuotata dell’acqua piovana.
Il circolo è responsabile della manutenzione degli ormeggi.
Il costo di manutenzione  delle catenarie è a carico del Circolo.
Il costo della manutenzione o eventuale sostituzione del penzolo di catena, del tessile e degli schiavi  è a carico del socio.
  I lavori di manutenzione agli ormeggi possono essere eseguiti solo da personale qualificato ed autorizzato dal Circolo.
E’ fatto divieto assoluto a tutti i Soci di apportare qualsiasi modifica al proprio ormeggio. Eventuali modifiche devono essre richieste al   Responsabile degli Ormeggi ed eseguite da personale qualificato ed autorizzato dal Circolo.
Qualora un’imbarcazione di un Socio venga ormeggiata nello specchio acqueo in concessione al Circolo senza il consenso del C.D., il medesimo prenderà le misure necessarie a liberarlo. Eventuali spese che il Circolo dovesse sostenere a questo scopo, restano a carico del proprietario dell’imbarcazione.
Dal 1 giugno al 30 settembre i motori fuoribordo che si trovano nei canali di evoluzione devono essere abbassati onde agevolare il transito delle imbarcazioni.
13.10 Le imbarcazioni dei soci  saranno contrassegnate da un adesivo riportante il numero dell’ormeggio ed il logo del CVA.
13.11  Il C.D. si riserva, per motivi di sicurezza o di convenienza ed a suo insindacabile  giudizio, di apportare le modifiche necessarie agli ormeggi e alla disposizione dei natanti all’interno dello specchio in concessione.
13.12 Il C.D. si riserva di revocare l’assegnazione dell’ormeggio per i seguenti motivi:
a) Mancata osservanza, dopo un  richiamo scritto, del regolamento sopra esposto.
b) Mancato pagamento dell’intera quota annua dell’ormeggio al 30  settembre.

c) Non utilizzo dell’ormeggio per oltre 1 anno. (l’uso dell’ormeggio per meno di giorni 15 in 1 anno   non  è considerato interruzione del mancato utilizzo).

14. SERVIZIO IMBARCAZIONI  (“Barchini”)
14.1 Possono avvalersi del servizio, oltre ai Soci assegnatari di ormeggio, anche i Soci proprietari di imbarcazione che  dispongono di ormeggio temporaneo (“a girare”).
14.2  I Soci, che usufruiscono del servizio, riceveranno l’assistenza del personale del Circolo,quando presente, per le operazioni di imbarco e sbarco di persone.
14.3  L’assistenza all’imbarco e sbarco viene prestata solo in presenza del proprietario dell’imbarcazione o di suoi  familiari (coniuge,figli,genitori) o di persone autorizzate per scritto purchè soci.
14.4 Tale assistenza viene effettuata dal marinaio durante il suo orario di servizio. Tale orario ,che può variare nel corso dell’anno,  è stabilito, tempo per tempo, dal C.D.
14.5  In   assenza   del   marinaio,   i   soci   potranno   utilizzare personalmente   i   “barchini”   con   la   facoltà   di   lasciarlo
temporaneamente al proprio ormeggio solo se a banchina, a disposizione di altri soci, vi sia un altro “barchino”.
I  barchini dovranno essere assicurati,  ogni volta, alla banchina con l’apposita catena e lucchetto. I soci potranno richiedere in segreteria copia della chiave dei lucchetti.
14.6 Non avrà diritto al servizio il socio non in regola col pagamento dell’ormeggio entro il 30 settembre.

15. CONTROLLO ACCESSI

15.1 Ogni socio ha diritto a richiedere un dispositivo di apertura, tenendo presente che in caso di smarrimento,
furto o deterioramento il socio è tenuto ad informare con la massima sollecitudine la segreteria che provvederà a rilasciarne duplicato ed a disattivare il precedente dispositivo dietro corresponsione di una quota stabilita dal C.D..
15.2 Gli accessi ad alcune porte e cancelli del CVA (più avanti denominati varchi) sono controllati da un sistema di controllo accessi realizzato per aumentare in modo automatizzato la sicurezza degli ambienti.
15.3 Il sistema tiene traccia per lungo periodo di tutte le operazioni di apertura di porte e di ogni utilizzo dei servizi: il trattamento di tutte le informazioni avverrà in modo rispettoso delle normative vigenti in materia di protezione dei dati privati.
15.4 Al momento dell'apertura di un varco tramite l'apposita dispositivo di apertura a lui intestato, il Socio o Collaboratore del circolo dovrà preoccuparsi di richiudere quanto prima il varco stesso, ponendo attenzione che non entri alcun altro individuo eccetto eventuali Soci o propri ospiti.
15.5 Ulteriori dispositivi di apertura possono essere intestati a temporanei frequentatori per finalità collaterali alle attività del circolo, quali eventi sportivi, sociali o scuola vela.

16. NORME GENERALI
16.1 Nei servizi sono esclusi : il guardianaggio, l’assicurazione contro il furto e danni di qualsiasi tipo, lo svuotamento dell’acqua piovana di imbarcazioni all’ormeggio o a terra.

Il presente regolamento è stato aggiornato ed approvato dal Consiglio Direttivo del 31 Agosto 2011.



 

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